Avvocato Domenico Esposito
 

 

INESCUSABILE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DOPO L'ASSUNZIONE DI FARMACI

 

Secondo la Corte di Appello di Milano - Sentenza 7.6.2007 lo stato di ebbrezza, accertato mediante alcol-test, anche se determinato determinato dall'assunzione di farmaci antibiotici, i quali, per effetto collaterale, avevano alterato il metabolismo delle sostanze alcoliche, assunte in piccolissima quantità (una tazzina di caffè corretto), impone la condanna del'automobilista.

 

Corte di Appello di Milano - Sezione II - Sentenza 7 giugno 2007

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza resa in data 10.5.2006, il Tribunale di Como dichiarava l'imputato colpevole del reato lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava, con i doppi benefici, alla pena di giorni 15 di arresto ed Euro 260,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per giorni 15.

Avverso tale decisione proponeva appello la difesa del D., non contestando la storicità dei fatti, ma riproponendo la tesi, secondo la quale il presunto stato d'ebbrezza, accertato mediante alcol-test, era stato, in realtà, determinato dall'assunzione di farmaci antibiotici, i quali, per effetto collaterale, avevano alterato il metabolismo delle sostanze alcoliche, assunte in piccolissima quantità (una tazzina di caffè corretto).

All'odierno dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato, le parti hanno discusso il processo e concluso come da rubrica.

Tanto premesso, in fatto, osserva la Corte, in diritto, che la decisione gravata del Tribunale di Como in danno dell'imputato D.S. deve essere integralmente confermata per le condivise ed esaustive motivazioni.

Osserva, in particolare, che, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte del prevenuto degli effetti collaterali delle medicine assunte, è certo che il tasso alcolico accertato superava il limite consentito e che detta assunzione poteva incidere solo sui tempi di smaltimento e non anche sul valore complessivo.

Alla conferma della sentenza gravata, segue la condanna dell'imputato-appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 592 e. 605 c.p.p.

CONFERMA

La sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2005, appellata dall'imputato D.S.